L’individuazione della corretta residenza fiscale non è un tema sentito solamente in relazione al tema della produzione di reddito da parte delle persone fisiche, bensì anche per quanto riguarda i redditi societari delle persone giuridiche. Cerchiamo dunque di ricostruire assieme uno schema che ci permetta di destreggiarci nella normativa dedicata alla residenza fiscale delle società.
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Disciplina nazionale in materia di residenza fiscale delle società
La normativa italiana prevede due tipologie di regole in materia di residenza fiscale delle società: una disciplina di carattere ordinario (ex art. 73.3 TUIR); ed una disciplina di ordine presuntivo (ex art. 73.5 bis/5 ter/5 quater TUIR).
La disciplina ordinaria
Secondo la disciplina ordinaria in tema di residenza fiscale delle società, una persona giuridica viene considerata residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta risulta localizzato in Italia almeno uno dei seguenti elementi: la sede legale (individuabile all’atto costitutivo ed allo statuto); la sede dell’amministrazione (cioè il luogo in cui l’organo amministrativo esercita stabilmente la gestione unitaria della società); l’oggetto principale (il luogo dove vengono svolte sostanzialmente le attività d’impresa).
La disciplina di cui al 73.3 del TUIR, aggiunge inoltre che: “[…] Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168 bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. […]”.
La disciplina presuntiva
Secondo il disposto di cui all’art. 73.5 bis/5 ter/5 quater del TUIR “In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo […] nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: sono controllati, anche indirettamente […] da soggetti residenti nel territorio dello Stato; sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. […] Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia […]”.
Dunque notiamo come allo scopo di migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto nei confronti di pratiche elusive, facilitando l’azione dell’Amministrazione finanziaria, il legislatore abbia introdotto una presunzione legale di residenza in Italia a carico di talune società o enti con sede legale o amministrativa all’estero.
Fenomeno della doppia residenza fiscale delle aziende
Il fenomeno della doppia residenza delle aziende può verificarsi quando due diverse nazioni ritengono di avere entrambe potestà impositiva sulla base delle regole interne, ritenendosi appunto entrambi il vero Stato di residenza fiscale delle società. Tale circostanza può comportare fenomeni di doppia imposizione, e tuttavia, le convenzioni internazionali, risolvono tali situazioni di doppia imposizione presidiando eventuali discrasie in seno a doppie individuazioni di residenza fiscale delle società.
L’Agenzia delle Entrate italiana fornisce ai contribuenti un modello utile ad indicare la residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche proprio allo scopo di scongiurare eventuali fenomeni di doppia imposizione.
Possono presentare presso un qualsiasi sportello territoriale dell’Agenzia delle Entrate il modello di attestazione della residenza fiscale tutte le persone fisiche residenti ed i soggetti residenti diversi dalle persone fisiche quali: le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali, gli organismi di investimento collettivo del risparmio ed i fondi pensione.